CUMULO: INPS ha inviato al Ministero del Lavoro la circolare applicativa

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi 195 e seguenti), la quale, non prevedendo decreti attuativi, è immediatamente esecutiva.

 Senza il cumulo, le attività di medico convenzionato (medicina generale, specialistica ambulatoriale, pedia-tria di libera scelta, guardia medica, medicina dei servizi e di attività del 118 convenzionata) nonché l’attività libero-professionale con contribuzione alla quota B Enpam, sono ricongiungibili con quella di medico dipen-dente onerosamente.

Con il cumulo gratuito valida alternativa al riscatto della specializzazione, invece, non è più necessaria la ri-congiunzione onerosa, ed anche la contribuzione alla quota A Enpam potrebbe essere utilizzabile, salvo clamorose sorprese, aumentando l’anzianità maturata e avvicinando il traguardo pensionistico senza oneri

 Complessa e variegata è la situazione degli altri dirigenti sanitari iscritti agli Albi (biologi, chimici, farmacisti e psicologi) o privi di Albo (fisici), per i quali sarà necessaria adeguata ricognizione, fermo restando che il prin-cipio generale di cumulabilità di tutti i periodi lavorativi, e di valorizzazione di tutte le contribuzioni, si estende ovviamente a tutte le professionalità.

CIRCOLARE INFORMATIVA AGLI ISCRITTI – 9 ottobre 2017

CUMULO: INPS ha inviato al Ministero del Lavoro la circolare applicativa

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