Il dirigente medico/sanitario vincitore di un concorso per assunzione nel SSN prima di essere confermato nei ruoli della Ausl alla quale viene assegnato deve fare un periodo di prova (articolo 12 Ccnl 2016-2018).
Il periodo di prova, previsto dal codice civile (articolo 2096), è una clausola che può essere inserita nel contratto di lavoro subordinato, con la quale il lavoratore e il datore di lavoro stabiliscono di subordinare l’instaurazione definitiva del rapporto di lavoro al preventivo espletamento di un periodo di prova, finalizzato a valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro.
Infatti durante il periodo di prova il neo dirigente valuta se il posto di lavoro cui è stato assegnato, l’organizzazione del lavoro, la struttura dell’Ausl sono confacenti alle sue aspettative, mentre la Ausl valuta, tramite il dirigente di struttura complessa, cui il neo dirigente è stato assegnato, se le capacità e le conoscenze, previste nel bando di concorso, siano realmente possedute dal neo dirigente e se i suoi comportamenti sono confacenti con l’organizzazione che la Ausl si è data.
Il contratto di lavoro della dirigenza sanitaria e medica ha sempre previsto questo periodo di prova e anche nel recente contratto, siglato in data 24 luglio 2019, ha rinovellato ed in parte modificato le caratteristiche e le modalità di svolgimento che caratterizzano il periodo di prova.
[Progetto a cura dell’Ufficio Stampa Anaao Assomed
Testi di Mario Lavecchia, Componente Delegazione trattante Anaao Assomed
In video Pierino Di Silverio, Responsabile Settore Anaao Giovani]