In tutti i servizi ospedalieri e in quelli territoriali, se previsto (art. 26 c.1 del Ccnl 2016/18), è necessario coprire ogni giorno, feriale o festivo che sia, di giorno o di notte, la continuità assistenziale, programmando la presenza di dirigenti secondo le necessità assistenziali non solo ordinarie ma anche quelle di urgenza/emergenza. Ma mentre le necessità che si verificano durante la fascia oraria 08.00 – 20.00 (servizio diurno) sono garantite con la normale articolazione dell’orario di lavoro (art.24 c.9 secondo paragrafo) le necessità assistenziali diurne festive e notturne debbono essere garantite da turni di guardia o di pronta disponibilità.
L’art. 26 al c.1 lettere A, B, C, individua le modalità con le quali assicurare tale presenza, chiarendo anche che di norma il servizio di guardia è garantito con il normale orario di lavoro (c.2) e, qualora ciò non fosse sufficiente, con il ricorso a prestazioni aggiuntive previste dall’art.115 c.2 del CCNL 2016/18.
[Progetto a cura dell’Ufficio Stampa Anaao Assomed
Testi di Mario Lavecchia, Componente Delegazione trattante Anaao Assomed
In video Vincenzo Cosentini, Responsabile Anaao Giovani Veneto]