MINISTERO DELLA SALUTE – Modifiche alla Scheda Dimissione Ospedaliera

 DECRETO 7 dicembre 2016, n. 261

Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera.  (G.U.  n.31 del 7-2-2017)

  • La scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale,

  • Le informazioni …..(desunte dalla SDO n.d.r.)   sono raccolte ed elaborate per le esigenze della programmazione sanitaria, in particolare il monitoraggio e valutazione degli interventi sanitari, compresi i loro esiti, la definizione degli standard di qualita’, l’efficacia e l’efficienza, il monitoraggio del rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente….

  • La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compilata per tutti i pazienti dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati. La SDO e’ parte integrante della cartella clinica di cui costituisce una rappresentazione sintetica e fedele, finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualita’ controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa. La cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente. Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l’intero ricovero del paziente nell’istituto di cura; essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all’interno dell’istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell’accettazione del paziente da parte dell’istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all’interno dell’istituto di cura ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall’istituto di cura……..”

  • Il presente decreto integra le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e disciplina il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell’Unione europea.

  • Il presente decreto indica le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite; in particolare dispone anche che il trattamento dei dati acquisiti sia funzionale a:

a) supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria»,;

b) perseguire le finalita’ relative ai trattamenti effettuati per

scopi statistici dai soggetti pubblici;

c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici.».

La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:

A. la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di

seguito riportate:……… (12 voci)

B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente Elenco……  (41 voci)




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