Il dirigente ha diritto di assentarsi dal lavoro al verificarsi di alcune situazioni previste dalle leggi o dalla contrattazione collettiva nazionale: ad esempio, per malattia, per maternità, per ferie per fruizione dei permessi, per congedo matrimoniale, per congedo parentale ecc.
In questi casi l’assenza è giustificata e il dirigente è obbligato a comunicare l’assenza al datore di lavoro con le modalità definite nel contratto collettivo o dalla normativa di legge di riferimento.
In tutte le ipotesi in cui non sussiste una delle ragioni giustificative previste dalla legge e dai contratti collettivi, l’assenza del dirigente è ingiustificata e il dirigente è passibile di un procedimento disciplinare, avendo violato il preciso obbligo, previsto nel proprio contratto di lavoro, di presentarsi al lavoro nei giorni e negli orari stabiliti.
La normativa infatti nel riconoscere il diritto di assentarsi dal lavoro in particolari situazioni ne prevede anche i limiti e le condizioni entro cui è possibile esercitare questo diritto.
Salvo diversa disposizione prevista dalla norma, se vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, il dirigente conserva il proprio posto di lavoro e il trattamento retributivo, oltre all’anzianità di servizio.
Particolarmente innovativo è l’inserimento nel testo del CCNL 2016/2018, art. 48, del dispositivo previsto dalla legge 76/2016 relativo alle unioni civili di persone dello stesso sesso che estende tutte le disposizioni contenenti il termine matrimonio, le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, anche a ognuna delle parti dell’unione civile.
Oggi ci soffermeremo particolarmente sulle astensioni dal lavoro, meglio definiti come congedi, previste nei casi riguardanti genericamente la “genitorialità” .
[Progetto a cura dell’Ufficio Stampa Anaao Assomed
Testi di Mario Lavecchia, Componente Delegazione trattante Anaao Assomed
In video Vincenzo Cosentini, Responsabile Anaao Giovani Veneto]