Sentenza della Corte di Cassazione n.360 del 13.01.2016
L’onere dell’IRAP è a carico esclusivo dell’azienda che può solo trasferire sui pazienti il relativo costo previo adeguamento delle tariffe. Rigettato il ricorso dell’Asl condannata a restituire le somme trattenute ai medici per l’onere relativo all’IRAP.
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IRAP a carico dell’Azienda